Statuti

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XVe edizione 2010

SEDE

In dieci lucentezze di vita, di lavoro e d’esperienza, la società europea di cultura ha avuto ampiamente occasione di mettere alla prova il pensiero che lo ispira e gli scopi che legittimano la sua esistenza.

La sua storia, d’altra parte, mostra che ha vissuto, che ha agito e che si è sviluppata in modo interamente coerente con la sua ispirazione prima, a partire dal concetto elevato e forte della cultura come creazione di valori e della responsabilità degli uomini di cultura dove che si trovano, ai fini del ravvicinamento, della comprensione e della pace, nelle lucidature quanto nella civitas massimi, soprattutto in periodi transitori di crisi e.

Nel corso degli anni si è allargato gradualmente il campo di applicazione di simile impegno, che la società ha definito come “politica della cultura„. Quest’allargamento si è prodotto seguendo l’analisi delle tendenze dominanti dell’attualità che non ha mai trascurato di intraprendere e di aggiornare.

L’esame critico dell’opera della società porta la prova della sua giustificazione nella durata. Occuparsi di riempire attivamente lo spazio che la politica della cultura occupa nell’azione politica non sarà certamente meno necessario di fronte alle sfide vicine al XXIe secolo di quanto fu il caso nella seconda metà della xxa. Sul fronte della frammentazione, da un lato, sul fronte della globalizzazione, dell’altra, il dialogo interno ed il dialogo sopranazionale, quanto la politica della cultura, rivestono lo stesso carattere di emergenza del dialogo EstOuest al tempo della guerra fredda – questo dialogo che la società ha difeso e mantenuto con tenacia. E nonostante i progressi realizzati, la costruzione dell’Europa rimane da compiere, in un mondo in cui l’interdipendenza deve diventare solidarietà, nello spirito d’apertura e d’universalità che la società europea di cultura sostiene.

Se dunque gli obiettivi specifici non sono più gli stessi, l’importanza della responsabilità della cultura non è cambiata dai giorni lontani durante i quali questa coscienza e questa convinzione si concretarono nell’atto costitutivo formale di questa società, mentre i soci fondatori – uomini di studi, professioni ed orientamenti più diversi, scrittori, artisti, filosofi, religiosi, scientifici, come Julien Benda, Thomas Mann, Henri Matisse, Benedetto Croce, Hans Urs von Balthasar, Patrick M.S. Blackett… firmarono la prima edizione dei presenti – statuti (votati dall’assemblea costitutiva il 31 maggio 1950), introdotti da questo


PREAMBOLO

La crisi dell’Europa, già molto ex, ha oggi peggiorato al punto da rivelare chiaramente lo stato di disaggregazione economica, sociale e politica del nostro continente. Tuttavia, nonostante i profeti del malaugurio, non si deve affatto concludere alla decadenza irrimediabile della nostra civilizzazione, così seriamente compromessa che sia : la violenza anche della lotta e l’importanza delle forze in presenza provano al contrario che l’Europa fa soltanto una malattia di crescita. Ma il disordine dove ci troviamo rischia di compromettere il rinnovamento dell’organismo europeo. È ormai necessario prendere una coscienza più profonda di questa crisi e del suo significato, per suscitare le forze capaci di superarla.

Tali sono i termini nei quali il problema europeo deve essere posto. Dobbiamo lavorare alla libertà degli scambi spiritosi tra gli uomini. All’ora dove tanto di dialoghi rischiano di interrompersi, questa volontà comune è per essa anche un impegno. Quindi non possiamo accettare di rottura irrevocabile dovuta a ragioni d’ideologia o di politica, indipendentemente dalla rugosità del conflitto. Spetta agli uomini di cultura esprimere questo rifiuto, poiché sono responsabili dei valori senza i quali nessuna vera vita sociale è concepibile.

I frutti di questa coltura possono essere indifferentemente utilizzati al vantaggio o al pregiudizio della società. È dunque necessario combattere il cattivo impiego che gli uomini possono essere indotti a fare al gradimento interessi e passioni, troppo spesso stimolati e scatenati al giorno d’oggi dalle istituzioni e le dottrine. Questo compito, nessun uomo di cultura possono ormai assumerla isolatamente. La società europea di cultura si propone dunque come una libera associazione di uomini che, coscienti della loro responsabilità, desiderano combinare i loro sforzi per conferire alla loro azione il massimo d’autorità e d’efficacia.

Persuaso che la cultura non può costituire un bene privato per nessuno, i membri della società europea di cultura intendono mettere la loro azione al servizio dell’uomo.

È in questo spirito che si è costituita, con l’appoggio amministrativo “dell’Ente autonomo Biennale di Venezia„, la società europea di cultura (*)

(*) considerando che lo sviluppo mondiale della società europea di cultura potrebbe mettere in dubbio la legittimità della qualificazione “di europea„, VIIIe assemblea generale ordinaria ha reputato opportuno precisare formalmente a questo posto che tale qualificazione sia stata adottata, non per fissare un limite all’espansione geografica della società, ma significare la sua appartenenza alla civilizzazione dell’universale, che ha avuto origine ed il suo più grande aumento in Europa.


I. SCOPI – COMPITI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1. – L’associazione denominata società europea di cultura ha lo scopo di collegare, con legami di solidarietà e d’amicizia, uomini di cultura. Ceuxci coscienti del loro dovere di agire in pieno accordo per salvaguardare e migliorare le condizioni necessarie alla dichiarazione della cultura come creazione di valori ragion d’essere della nostra civilizzazione intende contribuire in questo modo alla soluzione delle crisi nel mondo. Simile partecipazione della cultura come argomento allo sviluppo della storia costituisce “la politica della cultura„ che si impegnano a condurre ed a promuovere con ogni mezzo adeguato ed efficace.

Deriva da ciò che precede che la società non ha affatto scopi lucrativi.

ARTI. 2 – in conformità con l’articolo precedente, la società :

a) dibattito, secondo i criteri e le priorità decreti ad ogni sessione da parte dell’assemblea generale (vedere articoli 8 e 10), “delle condizioni presenti della cultura„, che mette in rilievo le tendenze ed i fatti che hanno un’incidenza culturale e sociale. Tali analisi sono individuate, al filo degli eventi, gli obiettivi più urgenti “della politica della cultura„ di cui è questione all’arte precedente ;

b) garantisce la pubblicazione della rivista “comprendere„, secondo il programma stabilito, che prevede ricerche ed indagini su fenomeni che caratterizzano la storia in corso, l’approfondimento concettuale e l’attualizzazione della politica della cultura, l’informazione sugli eventi che riguardano la società ed i suoi membri ; condotto un’attività di formazione, a realizzare per suo conto, o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private aventi obiettivi compatibili ;

c) può prendere iniziative ed organizzare manifestazioni culturali e sociali speciali che riguardano la diffusione dei suoi ideali, della sua riflessione e del suo lavoro.

ARTI. 3 – le lingue ufficiali della società sono il francese e l’italiano. Altre lingue sono ammesse nelle discussioni e nelle pubblicazioni.


 II. SEDE

ARTI. 4 – la sede legale della società si trova a Venezia, in una costruzione messa a disposizione del comune e sis al Giudecca, 54 P. tutti gli organi della società vi sono collegati e vi sono domiciliato il segretariato generale internazionale, la redazione, l’amministrazione, gli archivi e la biblioteca.


III. MEMBRI

ARTI. 5 – sono membri della società europea di cultura :

a) le persone che hanno fatte parte dei comitati promotori della sua fondazione ;

b) gli uomini di cultura la cui candidatura è stata presentata da due membri del Consiglio esecutivo ed ammessa da questo stesso Consiglio, essendo stabilito che aderiscano agli obiettivi della società ed intendano promuoverli con la loro attività, collaborando alle iniziative di questa e rafforzando in qualsiasi modo, presso l’opinione pubblica, l’autorità che gli è necessaria per esercitare l’azione che si propone.

c) persone giuridiche, istituzioni, società tanto pubbliche quanto private presentate da tre membri del Consiglio esecutivo ed ammesse da questo stesso Consiglio, di probità certa ed in grado di portarle un sostegno nello spirito e secondo gli scopi che la caratterizzano. Quest’istituzioni saranno presenti nella persona del loro rappresentante legale o di un delegato di quest’ultimo e disporranno di un voto nelle assemblee.

ARTI. 6 – la qualità di membro si perde :

a) per dimissione debitamente motivata ;

b) con l’esclusione per difetti gravi pronunciata dal Consiglio esecutivo.

ARTI. 7 – il rifiuto d’ammissione e l’esclusione sono suscettibili di chiamata dinanzi all’assemblea generale, che può, in questo caso, modificare la decisione del Consiglio esecutivo soltanto alla maggioranza dei due terzi degli elettori presenti.


 IV. ORGANI

A) L’assemblea generale

ARTI. 8 – l’assemblea generale è l’organo sovrano della società, che, alla fine dell’arte 2, ne determina i programmi e le iniziative che gli permettono di raggiungere i suoi scopi sociali.

ARTI. 9 – l’assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. L’approvazione del bilancio previsionale e del bilancio è delegata ai membri che risiedono in Italia, che sono a questo scopo convocati ogni anno in assemblea. L’assemblea generale può essere convocata in sessione straordinaria, sia su richiesta di un terzo dei membri della società, sia sull’iniziativa dell’Ufficio.

ARTI. 10 – l’assemblea generale esamina ed approva la relazione del Presidente sullo stato della società, prende conoscenza delle relazioni presentate alla fine dell’arte 2a), introdotte dal segretario generale internazionale, e ne discute.

ARTI. 11 – le questioni sottoposte al voto dell’assemblea devono apparire all’ordine del giorno (vedere art.18). I voti hanno luogo alla maggioranza semplice, eccetto nei casi di cui agli articoli 7,14a, 14b dei presenti statuti.

ARTI. 12 – l’assemblea generale elegge il Presidente della società, il primo vicepresidente, sei vicepresidenti, il segretario generale internazionale, il direttore responsabile della rivista comprendere e tra un minimo di quarantuno massimo di cinquanta membri che, insieme, formano il Consiglio esecutivo. Ha la facoltà di nominare per acclamazione il Presidente d’onore.

ARTI. 12 BIS – Est anche vicepresidente, di diritto e per la durata del suo carico, Maire de Venise.

ARTI. 12 TER – l’assemblea generale elegge quattro membri che formano, con il Presidente della società che lo presiede, il consiglio di amministrazione.

ARTI. 12 QUATER – l’assemblea generale elegge tre revisori contabili e due ispettori supplenti.

ARTI. 13 – tutti i mandati hanno una durata di sei anni e sono rinnovabili. Posti diventati liberi in seno al Consiglio esecutivo, al consiglio di amministrazione e fra i revisori contabili possono essere forniti da cooptazione, con riserva di conferma dall’assemblea generale seguente.

ARTI. 14 – in sessione straordinaria, l’assemblea generale delibera :

a) eventuali emendamenti o modifiche degli statuti che devono essere approvati alla maggioranza dei due terzi dei membri ;

b) lo scioglimento della società che può essere decisa soltanto con il voto della maggioranza di tre quarti dei membri ;

Nei due casi, il voto può essere espresso anche da procura, alle cure dei centri nazionali.

B) Il Consiglio esecutivo

ARTI. 15 – il Consiglio esecutivo garantisce il collegamento tra i centri nazionali o locali e l’Ufficio internazionale della società che sostiene tanta in materia di preparazione dei programmi che nell’applicazione delle decisioni dell’assemblea generale. Veglia all’assunzione ed all’accoglienza dei membri, interessati di trasportare, paesi rappresentati nel suo seno, nuove energie intellettuali verso la società ed i suoi obiettivi.

ARTI. 16 – il Consiglio esecutivo prende le sue decisioni alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

 C) l’Ufficio

ARTI. 17 – il Presidente, il primo VicePrésident, VicePrésidents, il segretario generale internazionale, il direttore “di comprendere„ costituisce l’Ufficio della società.

ARTI. 18 – il primo VicePrésident, VicePrésidents, il segretario generale internazionale, il direttore “di comprendere„ aiuta il Presidente a realizzare il programma della società ed effettuare, come complemento dei suoi compiti statutari, le decisioni dell’assemblea generale.

ARTI. 19 – l’Ufficio esamina periodicamente il mercato della società e fissa, sulla proposta del Presidente d’intesa con il segretario generale internazionale, l’ordine del giorno delle assemblee. Vi sarà iscritta ogni questione proposta per iscritto da un quinto almeno dei membri della società.

ARTI. 20 – il Presidente ha la rappresentazione legale della società, che può delegare, se necessario, al segretario generale internazionale. Presiede le riunioni dei vari organi e presenta all’assemblea generale la relazione sullo stato della società (vedere arte 10).

ARTI. 21 – in caso di vacanza della presidenza, il nuovo Presidente è eletto dall’assemblea generale seguente.

ARTI. 22 – il primo VicePrésident sostituisce il Presidente in caso d’assenza o di prevenzione. Garantisce un eventuale interim.

ARTI. 23 – il segretario generale internazionale presiede al funzionamento della sede (vedere arte 4), centro di riferimento di tutte le relazioni membri ; prepara le riunioni statutarie, in primo luogo l’assemblea generale ordinaria “sulle condizioni presenti della cultura„ (vedere articoli 2 e 19) ; dirige le iniziative speciali ; è il redattore capo della rivista “comprendere„ e delle altre pubblicazioni della società.

ARTI. 24 – il direttore della rivista “comprendere„ è anche responsabile delle altre pubblicazioni della società. Ha la facoltà di aggiungersi un comitato consultivo di cui, in accordo con il Presidente ed il segretario generale internazionale, sceglie i membri nell’ambito della società.

D) il consiglio di amministrazione

ARTI. 25 – la società è diretta da un consiglio di amministrazione (vedere arte 12 ter). Si riunisce regolarmente per preparare il bilancio di previsione e stabilire il bilancio da sottoporre all’assemblea membri che risiedono in Italia, ai sensi dell’articolo 9.

E) revisori contabili

ARTI. 26 – il controllo dell’amministrazione è garantito dai revisori contabili (vedere arte 12 quater), che verificano la regolarità della gestione finanziaria della società e redigono una relazione che accompagna il bilancio previsionale ed il bilancio.

F) centri locali e nazionali, associazioni di amici del S.E.C.

ARTI. 27 – il Consiglio esecutivo può decidere la creazione di centri locali o nazionali della società. L’ufficio di ogni centro sarà costituito in accordo con il segretario generale internazionale ed avrà per compito di aiutare la società nel suo sforzo di promozione e d’organizzazione, ricorrendo alla collaborazione dei membri che si trovano nella sua molla.

ARTI. 28 – in collegamento con i centri e sotto il loro impulso, associazioni di amici della società europea di cultura potranno costituirsi. Avranno lo scopo di procurargli appoggi morali e mezzi materiali. Eserciteranno la loro attività negli stessi limiti geografici dei centri corrispondenti. Saranno formalmente riconosciute dalla società dopo approvazione dei loro statuti da parte del Consiglio esecutivo.


V. PATRIMONIO E RISORSE

ARTI. 29 – il patrimonio della società è costituito da :

a) il capitale di due cento milioni di Lire italiane (103.291 euro) ;

b) i beni mobili sono immobiliari che sono e/o diventeranno proprietà della società ; i suoi archivi dichiarati “d’interesse storico notevole„, alla fine dell’arte 36 del decreto del Presidente della repubblica italiana, del 30.9.1963, n. 1409 ; la sua biblioteca ;

c) i contributi, donazioni, eredità, sovvenzioni da parte di persone fisiche o di istituzioni, specificamente destinate ad aumentare la fortuna della società ;

d) eventuali eccedenze del bilancio destinate ad aumentare la fortuna.

ARTI. 30 – le risorse della società sono costituite da :

a) i contributi dei membri, il cui importo è fissato dall’assemblea generale, sulla proposta del Presidente o del segretario generale internazionale ;

b) le sovvenzioni ottenute in occasione di manifestazioni della società ;

c) finanziamenti pubblici ;

d) qualsiasi altra ricetta che contribuisce ad aumentare i mezzi disponibili per le attività della società.


 VI. DISPOSIZIONI FINALI

ARTI. 31 – in caso di scioglimento della società, ai sensi dell’articolo 14b, la liquidazione e la devoluzione della fortuna saranno garantite dall’Ufficio.

ARTI. 32 – per eventuali disposizioni non contenute nei presenti statuti, ci si riferirà alle leggi italiane in vigore.

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